INFORTUNI SUL LAVORO:
cosa si intende

L’infortunio sul lavoro è definito come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta, in occasione di lavoro dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la Legge ha previsto un’assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo tanto più pesante quanto più è stato grave l’evento traumatico e quanto più gravi sono le conseguenze che sono derivate.
I Presupposti perché si possa parlare di infortunio sono quindi:

  • Un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte.
  • Un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • Una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni.
  • La c.d. causa violenta.

Si parla infatti di occasione di lavoro quindi deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa, tanto che la legge comprende all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro anche quello che si verifica nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro.

INFORTUNI SUL LAVORO:
Sanzioni penali

L’infortunio sul lavoro comporta inevitabilmente una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Queste ipotesi sono anche sanzionate dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo (nei casi, più gravi, nei quali all’evento lesivo segue la morte del lavoratore).
In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro (o degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro) consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro quindi della persona che lavora per lui.


Nel caso di omicidio colposo, l’azione penale viene esercitata d’ufficio dal Procuratore della Repubblica non appena viene informato del fatto.
Le lesioni colpose, invece, per essere perseguite necessitano in linea di massima di una denuncia (la c.d. querela) da parte dell’infortunato.
Tuttavia, la legge prevede che nei casi di infortunio più seri, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica – che deve essere comunque informato dall’INAIL – è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio (senza quindi che sia necessaria una querela da parte dell’infortunato).